Sindacato SIPAM "(Sindacato Italiano Professioni Arti e Mestieri)"

 Art. 1 – DEFINIZIONE

E’ costituito il Sindacato SIPAM (Sindacato Italiano Professioni Arti e Mestieri).

Il Sindacato SIPAM è un’associazione sindacale, libera, democratica e apartitica.

E’ definito come il Sindacato dei lavoratori INTERCATEGORIALE (denominato in forma abbreviata SIPAM intercategoriale), nel quale si organizzano tutti i lavoratori e le lavoratrici comunque dipendenti in Italia, di tutte le categorie, in servizio con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro comunque classificato, pensionati o disoccupati, di qualsiasi nazionalità, che ne rispettano lo Statuto.

SIPAM aderisce a CONFSAL e tutti i suoi iscritti vengono rappresentati, a livello di contratto nazionale, dai rappresentanti di Federazione di categoria CONFSAL che rappresenterà i lavoratori, singolarmente e/o collettivamente. Inoltre all’interno di SIPAM verrà nominato un coordinatore Nazionale che seguirà, inoltre, tutti gli iscritti e né tutelerà gli interessi, dei lavoratori, dei precari, dei disoccupati e dei pensionati, di sviluppare attività sindacale ed iniziative di lotta di coordinare le diverse realtà organizzate nel mondo del lavoro e sul territorio, di promuovere la partecipazione dei lavoratori e la costruzione di strutture sindacali indipendenti, dotandosi anche di strumenti di formazione e aggiornamento professionale.

SIPAM non ha fini di lucro, la durata del sindacato è a tempo interminato.

Art. 2 – SEDE

La sede nazionale è sita in Via Papiria, 50, 00175 – Roma e non può essere comune ad altro sindacato.

Art. 3 – SCOPI

Il Sindacato SIPAM si propone i seguenti scopi:

1.      Coordinare con CONFSAL tutte le attività delle categorie associate e favorire una costruttiva collaborazione fra di esse;

2.      Difesa degli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali sia collettivi sia individuali di tutti gli iscritti;

3.      Studiare e risolvere i problemi di carattere tecnico-economico, organizzativo, sindacale interessanti agli associati, dando assistenza ai singoli soci nel campo tributario, sindacale ed in altri settori, anche attraverso la costituzione di appositi servizi;

4.      Tutela degli iscritti in sede di contrattazione sindacale e nelle controversie collettivi ed individuali di lavoro anche in sede giudiziaria;

5.      Promozione della condizione umana, professionale e sindacale delle categorie professionali;

6.      Rappresentanza della categoria nelle contrattazioni collettive di lavoro e nei rapporti con le istituzioni Statali, Regionali, Provinciali e Comunali nel caso in cui CONFSAL non abbia i suoi rappresentanti provinciali, regionali o nazionali.

7.      Raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi alle questioni riguardanti l’attività esercitata dagli associati, come pure di curare la pubblicazione di prontuari, monografie, periodici di interesse commerciale, finanziario ed economico;

8.      Mantenere tra i singoli associati, le varie categorie e nei confronti delle associazioni dei lavoratori quei contatti che si riterranno necessari per la migliore e più efficace tutela dei comuni interessi promuovendo il perfezionamento tecnico ed il benessere economico dei lavoratori con l’istituzione ed il patrocinio di scuole di avviamento, di corsi di istruzione professionale e mediante concorso morale e finanziario in enti di assistenza e previdenza;

9.      Stipulare, con le rappresentanze provinciali delle categorie lavoratrici eventuali contratti ed accordi integrativi a carattere provinciale, secondo le direttive delle competenti organizzazioni nazionali di categoria;

10.  Designare e nominare propri rappresentanti in congressi, comitati enti ed organi per i quali sia richiesta od omessa la partecipazione di esponenti delle categorie artigianali/commerciali, professionali e dei servizi;

11.  Promuovere la formazione professionale e sindacale degli operatori artigianali con particolare attenzione ai problemi della piccola e media imprenditoria, nonché la razionalizzazione ed il miglioramento delle strutture e delle tecniche distributive; anche con l’organizzazione di corsi, seminari, convegni, mostre, fiere o quanto altro utile al raggiungimento dello scopo sociale;

12.  Favorire e partecipare alla nascita di enti, società, cooperative miranti a qualificare e migliorare le attività  artigianali;

13.  L’esercizio di ogni altra attività mirante a migliorare ed a qualificare la presenza del comparto artigianale della piccola e media impresa nel contesto sociale e nazionale.

14.  SIPAM è un sindacato fondato sui principi di solidarietà, giustizia sociale, uguaglianza, democrazia, autonomia, pacifisti, ecologisti, che assume e valorizza la differenza sessuale.

15.  I caratteri essenziali sono: un sindacato democratico in cui i lavoratori contino nelle decisioni; un sindacato fortemente radicato nei luoghi di lavoro e nella società, che fonda la sua azione nella contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo di regolazione democratica negli interessi diversi presenti nella società; un sindacato che raccoglie in un progetto organico le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di lavoro e nella società; un sindacato che pone sullo stesso piano lavoratori italiani e stranieri garantendo a tutti eguali diritti;

16.  un sindacato indipendente dai partiti, dai padroni, dai governi;

17.  un sindacato che si batte per il diritto al lavoro, allo studio e a una pensione dignitosa, per la parità del salario rispetto al reale costo della vita, contro la disoccupazione, il precariato, per la piena occupazione, per le pari opportunità e per la tutela della salute dei lavoratori;

18.  un sindacato che opera per un ambiente vivibile, per la riconversione ecologica della produzione.

Art. 4 – CARICHE SINDACALI

Tutte le cariche previste dal presente statuto, tranne il Coordinatore Nazionale e Presidente Onorario che avvengono su nomina del Presidente e ad esclusione di quelle riservate ad esperti o professionisti di specifiche materie, sono assunte dagli associati attraverso libere elezioni, ispirate a principi democratici. Le cariche ivi previste non danno diritto a corrispettivo alcuno ad accezione del rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del mandato della carica ricoperta.

Nel caso di impegni di carattere continuo, il corrispettivo può essere stabilito, forfettariamente, all’atto dell’insediamento.

Art. 5 – PATRIMONIO

Il partito del Sindacato SIPAM è costituito da beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, disposizioni testamentarie o da somme accantonate a qualsiasi scopo.

Art. 6 – ENTRATE

Le entrate del Sindacato SIPAM sono costituite dalle quote dei contributi associativi ordinari e straordinari degli iscritti e da altre somme comunque pervenute nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art.  7– DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte del Sindacato, in qualità di soci, sia persone fisiche che società o enti similari.

Tutti coloro i quali intendono far parte del Sindacato dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata al versamento della quota sociale all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale è accettata automaticamente salvo comunicazione scritta del consiglio entro giorni trenta dalla presentazione.

Art. 8 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Allo stesso modo, dal momento dell’ammissione, partecipano alle assemblee sociali i legali rappresentanti degli enti associati che altresì godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art 9  – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere al sindacato nei seguenti casi:

·        dimissione volontaria;

·        morosità protrattasi per 2 mesi dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle quote associative;

·        radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta, su proposta del garante degli iscritti, dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del Sindacato, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 10– ESCLUSIONE SOCI

Gli iscritti possono essere esclusi dal Sindacato SIPAM per i seguenti motivi:

a) Assunzione e divulgazione all’esterno, di comportamenti non consoni con la linea di politica sindacale deliberata e adottata dagli organismi gerarchicamente competenti per territorio;

b) Condotta morale non consona al prestigio e decoro del Sindacato SIPAM e suoi associati;

c) Inosservanza delle norme del presente statuto.

La delibera di deferimento al garante degli iscritti è adottata, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo. Relativamente ai componenti degli organi nazionali, il deferimento è adottato dalla Segreteria Generale.

La delibera di espulsione è adottata a maggioranza, dal Consiglio Direttivo.

Nei casi di eccezionale gravità il  Presidente del Consiglio Direttivo può deliberare la momentanea sospensione dell’associato, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

l'Assemblea generale dei soci;

il Presidente Onorario;

il Presidente;

Il Segretario Generale;

Il Vice Segretario;

il Consiglio direttivo;

il Tesoriere;

il Coordinatore Nazionale;

il Garante degli Iscritti.

Art. 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Sindacato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 13 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie del Sindacato i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di dieci associati.

Art. 14 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede del Sindacato e contestuale comunicazione agli associati.

Tale comunicazione potrà avvenire alternativamente e con la medesima efficacia a mezzo posta, via fax, a mezzo telegramma, per posta elettronica, attraverso la pubblicazione dell’avviso sul sito Internet.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per il futuro.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti. Ogni quattro anni l’Assemblea provvede a eleggere, a scrutinio segreto, il Coordinatore Nazionale del Sindacato.

Art. 15 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria s’intendono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano a maggioranza con il voto dei presenti.

Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Le delibere di modifica sono nulle se non abbiano concorso alle stesse almeno la metà dei soci fondatori.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri di cui almeno uno in rappresentanza dei soci persone fisiche. Alla prima riunione, tutti i membri del Consiglio direttivo procedono all’elezione, a scrutinio segreto, del Presidente, del Segretario generale, del Vice Segretario, del Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Al presente atto vengono da subito nominati tutte le cariche sociali:

Presidente Onorario (quando nominato) e Consigliere:            

Presidente: D'AGUANNO DANIELE ;

Segretario e Consigliere: SPIRO POULOU ATHANASSIA;

Vice Segretario e Consigliere: DE RITIS KATIA;

Tesoriere e consigliere: CIARLA FABRIZIO;

Garante degli iscritti: DURACCI SONIA;

Consigliere: PACE GIUSEPPE;

Consigliere: FAVORITO FRANCESCO;

Appena insidiato e richiesta la prima assemblea del Consiglio Direttivo verrà: il Coordinatore Nazionale.  

Art. 18 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i consiglieri superstiti, se in numero superiore alla metà dei membri validamente eletti, potranno portare a termine il mandato del Consiglio direttivo sino alla scadenza naturale dello stesso.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo, composto secondo il criterio di cui al comma precedente, dovesse ritenere, per esigenze di funzionamento, necessaria un’integrazione del numero dei consiglieri, a essa si provvederà attraverso la cooptazione progressiva dei primi fra i non eletti dell’ultima sessione elettorale.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Tuttavia il Consiglio direttivo ha il dovere di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci che determinerà la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, senza formalità.

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio direttivo:

deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sindacale e non, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.

nomina il Segretario Generale; e le altre cariche sociali.

stabilire l’importo delle quote annue di Associazione;

decide sugli investimenti patrimoniali.

Art. 21 – DELEGATI TERRITORIALI

Per il perseguimento più efficace delle finalità istituzionali a scapito delle difficoltà logistiche, il Consiglio Direttivo può nominare, fra i soci, delegati sul territorio.

L’attività di costoro sarà vincolata al mandato i cui contenuti vengono definiti dal Consiglio Direttivo.

Il delegato territoriale soggiace alle medesime regole di condotta previste per i soci. L’eventuale revoca del mandato spiega efficacia immediata dalla data della sua ricezione.

La comunicazione di revoca, per motivi di urgenza, può essere trasmessa con telegramma, cui dovrà far seguito l’invio del provvedimento con raccomandata a.r.

Avverso il provvedimento di revoca il delegato potrà azionare la procedura arbitrale di cui all’art. 26 del presente statuto.

Art. 22 - BILANCIO

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria.

Art. 23 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige il Sindacato e ne è il legale rappresentante pro-tempore, ha la facoltà di nominare il Presidente Onorario che diventerà, quando nominato, consigliere del consiglio direttivo con diritto di voto, la carica è rielegibile.

Art. 24 – IL VICE SEGRETARIO

Il Vice Segretario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo inoltre, svolgono le mansioni per le quali siano stati espressamente delegati.

Art. 25 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale cura l’aspetto gestionale, organizzativo e amministrativo del Sindacato.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, sovrintende alla redazione dei verbali delle sue riunioni. Previo mandato con delega, del Consiglio Direttivo, stipula contratti in nome e per conto del Sindacato.

Art. 26 – IL TESORIERE

Il Tesoriere nominato tra i membri del consiglio direttivo e l’unico responsabile per gli incassi e i pagamenti ha facoltà di aprire conto corrente bancario gestirlo secondo le necessità dell’associazione emettere assegni bancarie e ogni altra operazione bancaria.

Art. 27 – IL COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore Nazionale è nominato dal consiglio direttivo ed è l’unico responsabile per quanto concerne la gestione delle deleghe sindacali verso CONFSAL. Ha la facoltà di discutere il contratto Nazionale della categoria di rappresentanza qualora non sia presente la Federazione in CONFSAL, può decidere la linea di condotta del contratto CCNN.

Art. 28 – IL GARANTE DEGLI ISCRITTI

Il Garante è nominato tra i membri del consiglio direttivo ed è responsabile della valutazione delle  controversie che si possano verificare.

Ha facoltà di aprire conto corrente bancario gestirlo secondo le necessità dell’associazione emettere assegni bancarie e ogni altra operazione bancaria.

Art. 29 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario sono determinati in base all’anno solare con decorrenza dalla costituzione dell’Associazione.

Art. 30 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate del Sindacale.

 Art. 31 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Garante degli Iscritti.

 Art. 32 – REGOLAMENTO

Il regolamento di attuazione dello statuto è approvato dal consiglio Direttivo Centrale, su proposta del Coordinamento Nazionale, entro 6 mesi dalla celebrazione Congresso Nazionale.

 Art. 33 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme contenute nel Codice Civile in materia di associazioni.